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PREMESSA
Nel momento stesso in cui un'idea o un prodotto viene definito e fissato su un qualsiasi supporto (carta, CD, disco magnetico, tavoletta di argilla...), esso diventa automaticamente di personale proprietà del suo autore. Il termine "diritto d'autore", o "copyright", significa che il prodotto da esso protetto non può essere trasmesso pubblicamente, copiato, affittato, noleggiato, rivenduto, né usato come base per ulteriori sviluppi o rivisitazioni, senza il consenso del proprietario (nel caso specifico, parlando di musica, si tratta in genere di case discografiche). Non solo: chiunque detenga un prodotto protetto da copyright deve versare una certa quota in diritti d'autore.
Ormai si scaricano file da internet con la stessa facilità, e disinvoltura, con cui si stappa una bibita; la musica non è più un "prodotto", di cui ne viene venduta la materialità, bensì un "servizio", ossia il privilegio di poterla ascoltare. Ma questo significa che possiamo scaricare nel nostro disco rigido, utilizzare, e magari copiare e ridistribuire (per non dire vendere) qualsiasi cosa troviamo in internet, perché tanto "se è lì a disposizione di tutti significa che chiunque può scaricarla liberamente"? Non è così semplice.
La distinzione tra cosa sia legale e cosa illegale è estremamente sottile, e, come vedremo, può dipendere anche da diverse interpretazioni della legge. In questa pagina ci prefiggiamo lo scopo di chiarire, per quanto possibile, cosa sia lecito per l'utente fare e cosa no, e cosa rischi l'individuo che viola la legge. Il tutto applicato all'ambito della musica, intendendo con essa sia quella "immateriale" scambiata via internet, sia quella più "materiale" fatta di CD, copie e persone fisiche; con accenni però anche al software in genere (programmi, giochi, ecc.) e, per estensione, a tutti quei materiali protetti dal diritto d'autore.
Prima però vorrei fare due precisazioni: la prima è che i testi di legge riportati o citati sono attendibili, e disponibili direttamente sul sito della Gazzetta Ufficiale , ma le relative interpretazioni, per quanto fatte da fonti autorevoli, sono appunto solo delle interpretazioni, quindi non univoche; secondariamente, in questo articolo non intendiamo esprimere alcuna opinione né fare alcuna campagna pro o contro la pirateria: si tratta solamente di un'analisi oggettiva della legislazione in materia, per chiarire le idee (spesso confuse) di molti; poi, ognuno faccia in coscienza sua ciò che ritiene giusto.
Se volete fare delle precisazioni o correggere eventuali inesattezze che riscontrate in questa pagina, o chiedere chiarimenti su certi argomenti, utilizzate i link presenti in cima alla pagina.
L'unico commento personale mi permetto di farlo qui: è quantomeno curioso notare come tutte le case discografiche tentino di combattere la pirateria via internet lanciando (invano) campagne legali, provando (invano) a spaventare i pirati sulle possibili conseguenze, tentando (invano) di far approvare leggi che consentano di controllare i dischi rigidi degli utenti, o cercando (invano) accordi con i produttori di PC affinché inseriscano dispositivi di controllo; il tutto quando un CD dal costo di produzione, a conti fatti, di 50 centesimi, viene venduto a 21€, ossia quaranta volte tanto e un po' troppo oltre il limite dell'accettabile. Ciò naturalmente non toglie il fatto che chi cerca di guadagnare vendendo materiale non suo meriti di essere giustamente perseguito; ma vorrei citare una storica sentenza della Corte Costituzionale del 15 luglio 1972, n° 105: "Esiste un interesse generale alla informazione, indirettamente protetto dall'art. 21 della Costituzione, e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee.": insomma esiste, parallelamente al diritto del produttore di trarre il giusto profitto dalle proprie produzioni, il diritto del cittadino ad accedere, "senza ostacoli ingiustificati" (quali prezzi assurdamente alti), a qualsiasi idea, informazione o bene catalogabile come "patrimonio dell'umanità" (come per esempio il verbo "essere", che altrimenti potrei brevettare e chiunque lo usasse sarebbe tenuto a pagarmi una quota); e la musica non fa forse parte di questo patrimonio?
QUALCHE DATO SULLA PIRATERIA
Lo scorso giugno è stata presentata la ricerca "La contraffazione in Italia", promossa dall'American Chamber of Commerce in Italy, da cui emergono dati impressionanti sulla pirateria (in generale, non solo musicale): nel solo anno 2001 il valore complessivo del mercato del falso ammontava a 4,2mld € mentre l'evasione dell'IVA era pari a 1,5mld €. Sono stati evidenziati il coinvolgimento delle organizzazioni criminali (anche di grande rilevanza) nella produzione e distribuzione di prodotti contraffatti, i danni provocati non solo alle industrie di settore ma anche a tutta l'economia indotta, il potenziale pericolo derivante dall'abuso delle nuove tecnologie.
In Italia il fenomeno della pirateria musicale copre il 27% del mercato globale con un fatturato di oltre 120mln €, in gran parte gestito dal crimine organizzato, come peraltro dimostrato da recenti dichiarazioni rilasciate da indagati in alcuni processi penali in corso. Nel solo anno 2002 sono stati sequestrati oltre 2.100.000 CD masterizzati e 700 impianti di masterizzazione. Sono stati inoltre più di 3.000 gli individui denunciati o arrestati per violazione della legge sul diritto d'autore.
Entro l'anno 2005, come emerge da una ricerca della Forrester Research, verrano persi dalle società industriali produttrici di musica circa 3mld $ per lo sviluppo della pirateria musicale e per la diffusione di sistemi come Napster.
LA LEGISLAZIONE ITALIANA
Negli Stati Uniti la proprietà intellettuale nell'era digitale è regolata sin dal dicembre 1998 dal Digital Millennium Copyright Act, mentre l'Italia è uno Stato membro del WIPO (World Intellectual Property Organization), organismo che si occupa di regolare e favorire le discipline sulla protezione del diritto d'autore. La disciplina del WIPO è tuttora all'attenzione dell'Unione Europea che si appresta ad assumerla nella propria legislazione.
Ma cosa dice nello specifico la legislazione italiana in materia? Diverse leggi sono intervenute a salvaguardare il diritto d'autore "per le opere dell'ingegno umano": la prima è del 1941; dal 1992 il software è equiparato a un'opera letteraria; lo scambio di dati su internet è regolamentata dal 1994, con aggiornamenti nel 2000 (recependo una direttiva europea del 1996). L'ultima modifica alla legislazione è avvenuta col decreto legge del 9 aprile 2003, n° 68 (recependo un'altra direttiva UE), entrata in vigore il 29 aprile, che ha inasprito le pene sia per i produttori sia per i compratori ma non ha cambiato di molto le disposizioni vigenti. Vediamo nel dettaglio alcuni particolari della legge.
L'art. 9 specifica che ogni utente ha il diritto di fare copie (di back-up o di riserva) per uso privato (cioè da parte dello stesso utente) di dischi legittimamente posseduti.
Nello stesso articolo viene inoltre detto che "agli autori e i produttori di fonogrammi [nel digitale: file audio], nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi [file video], e ai loro aventi causa" è dovuto un compenso che li risarcisca dei danni economici (quali, viene da chiedere, visto che l'originale l'ho comprato...) causati dall'operazione di copia per uso privato. Tali compensi sono inclusi nel prezzo di vendita dei vari articoli registrabili (cassette, CD, DVD, ecc.) e dei prodotti che consentono la registrazione (registratori, masterizzatori, ecc.), e vengono incassati dalla SIAE (Società Italiana Autori Editori) che li gira ai suoi associati.
Il loro ammontare (fortemente aumentato con la riforma dell'aprile 2003) è specificato nell'art. 39: per le audiocassette, 0,23€ per ora di registrazione; per minidisc, CD-R audio e CD-RW audio, 0,29€ per ora di registrazione; per CD-R dati e CD-RW dati, 0,23€ per 650MB; per flash memory, cartucce per lettori MP3 e analoghi, 0,36€ per 64MB; per le videocassette, 0,29€ per ora di registrazione; per DVHS, DVD-R video e DVD-RW video, 0,29€ per ora di registrazione; per DVD-Ram, DVD-R dati e DVD-RW dati, 0,87€ per 4,7GB. Tali valori sono al netto dell'IVA, e aumentati proporzionalmente per i supporti di durata superiore (quindi una videocassetta vergine da 3 ore include, nel suo prezzo d'acquisto, 1,04€ di diritti d'autore). Per gli apparecchi destinati alla registrazione la quota riservata alla SIAE è pari al 3% del prezzo di listino.
L'art. 23, una novità del 2003, sancisce il diritto, da parte dei produttori, di apporre sui loro prodotti sistemi di protezione che ne impediscano la copia, come "macrovision" e "watermarking" (protezione dei CD audio inventato nel 2001, che impedisce ai lettori dei computer di leggere il CD, mandando talvolta il sistema operativo in crash - cosa che ha reso molti clienti inferociti o quantomeno diffidenti verso tali prodotti, con quindi ulteriori danni per gli stessi produttori).
Secondo l'art. 26 viene poi perseguito, tra gli altri, chi detiene, utilizza, distribuisce, vende o noleggia attrezzature o metodi per eliminare o eludere le protezioni di cui sopra.
Andiamo avanti. L'art. 64-ter stabilisce che la riproduzione o la modifica del software sono consentite se questo non contravviene all'utilizzo del programma previsto dal produttore; cioè la copia a fine di back-up e il reverge-engineering (l'analisi del codice del software) allo scopo di rendere il programma compatibile con altri programmi non contravvengono alla legge.
E qui cadiamo nel paradosso, o quantomeno nella confusione: io ho il diritto di fare una copia, per uso personale, di materiale che detengo; però devo farlo senza eludere quei dispositivi che mi impediscono di farlo? È come se avessi il diritto a votare, ma non quello di avere la scheda elettorale! O forse no, perché, se ho ben capito, ho anche il diritto di eliminare quelle protezioni che mi impediscono, per esempio, di rendere compatibile un CD a un lettore CD per computer (il suddetto "watermarking"); ma, badate bene, posso farlo a patto di non detenere strumenti o informazioni (che naturalmente nessuno può avermi passato...) che mi permettano di farlo... Ah ecco! Allora la mia scheda elettorale posso andare a richiederla al Comune, a patto che io non sappia di doverla andare a chiedere al Comune!! Non ho parole...
E poi, può essere illegale detenere (o regalare, vendere, ecc.) mezzi potenzialmente utilizzabili per fini illegali? Allora vietate le pistole, possono uccidere, al bando le macchine, possono investire qualcuno, e, per l'amor del Cielo, proibiti i telefoni cellulari, possono servire per dare il via a un attacco terroristico! Inoltre c'è da chiedersi se le case produttrici di masterizzatori, videoregistratori, software con funzioni avanzate che permettono la copia dei CD anche protetti, ecc., siano perseguibili, visto che vendono prodotti utilizzabili per violare la legge.
Forse un chiarimento giunge dall'art. 171-ter, che recita testualmente: "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro [...] produce, utilizza, cede [...] sistemi atti a eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore [...]". Innanzitutto si parla di "uso non personale" e "a fini di lucro"; inoltre si dice "misure di protezione" non del prodotto, ma "del diritto d'autore": cioè se io produco un mezzo che mi permetta di fare una copia di back-up di un CD che possiedo, non violo la legge. Ma questa è solo una personale interpretazione della legge, non necessariamente quella giusta. Resterebbe a questo punto da capire che cosa le mettano a fare le protezioni sui CD...
IV - LE SANZIONI PREVISTE
Il suddetto decreto legislativo 68/2003 stabilisce la sanzione di 154€ per chi acquista CD o DVD pirata; la multa per i recidivi può arrivare fino a 1032€, con l'aggiunta della pubblicazione del provvedimento sui quotidiani. Per il venditore, oltre alla sanzione penale fino a 3 anni di carcere scatta la multa di 103€ per ogni copia illegale posseduta (sperare che li abbia già venduti tutti...).
V - NAPSTER E I SUOI SUCCESSORI
L'MP3 è sempre stato il simbolo della grandiosa potenzialità di internet, della possibilità di diffondere facilmente, a una folla vastissima e a prezzo insignificante, qualsiasi tipo di materiale "astratto" (cioè informazioni, dati, idee, programmi, giochi, musica, ecc.). Allo stesso modo Napster è diventato, sin dalla sua nascita nel 1998, l'icona della libertà nello scambio di MP3, e quindi di musica: semplice, gratuito, a portata di tutti, ricchissimo di file musicali di qualsiasi genere.
Il meccanismo dell'ormai defunto Napster era molto semplice, e si basava sulla collaborazione reciproca tra le milioni di persone che ne costituivano la community: ciascuno, se lo desiderava, metteva a disposizione i file da lui posseduti, concedendo a chi lo desiderasse di scaricarli direttamente dal suo computer; dunque la lista di file condivisi (in inglese "shared") da ognuno veniva indicizzata nel server centrale di Napster, a cui si collegava ciascun utente ottenendo così la lista di possibili "fonti" delle canzoni da lui cercate. Quindi Napster era fondamentalmente un punto d'incontro capace di far incontrare la richiesta con l'offerta. Da quando, nel dicembre 1999, sono iniziati i guai giudiziari, grazie alla grande clamore suscitato da questa contesa Napster ha sempre accresciuto esponenzialmente i propri utenti, fino ad arrivare all'intasamento dei propri server alla vigilia della chiusura. Tuttavia nella sua breve esistenza il programma creato dal diciannovenne Shawn Fanning ha dovuto affrontare non pochi guai giudiziari per violazione del copyright, uscendone sempre indenne, o quasi, ma dovendo alla fine cedere e avviarsi verso una modalità commerciale del suo sistema: l'accordo con Bertelsman Music Group (BMG) del novembre 2001 prevedeva che ogni utente potesse avere accesso a tutti i file che la casa discografica avesse voluto mettere a disposizione, previo pagamento di una piccola somma in denaro.
Tra le grinfie della RIAA è finito anche MP3.com: Sony, Warner, EMI e BMG hanno accettato di firmare un accordo di circa 20mln $ con il sito, mentre la Universal ha intentato causa per ottenere un risarcimento maggiore. Il nodo dell'azione legale risiedeva nel servizio MyMP3.com, che permetteva a chiunque di ascoltare attraverso il web o i molti sistemi wireless (come i palmari) la musica preventivamente registrata in un proprio account fisicamente residente nei server del sito MP3.com. La biblioteca musicale era formata sia da un grosso numero di file musicali messi gratuitamente a disposizione dal sito, sia dalle canzoni legalmente possedute dall'utente (al quale spettava il compito di riversarli, attraverso una procedura automatizzata, dal proprio lettore CD al server del sito), sia da alcuni file a pagamento. Ma la sola presenza di file di propri autori nei computer di MP3.com è stata sufficiente a valere alla Universal un risarcimento di 55mln $. MyMP3.com è quindi tornato on-line al costo di $49.95; la versione free è limitata a 25 CD e introduce all'interno della musica ascoltata dei messaggi pubblicitari.
Singolare è la storia di un altro famoso programma di sharing, Gnutella, ideato dal ventunenne Justin Frankel, fondatore della Nullsoft (la casa creatrice del popolare lettore MP3 Winamp), apparso sulla home-page della sua società, già da un anno però proprietà di AmericaOnLine (recentemente fusasi con la Time Warner). Dopo meno di 24 ore il codice sorgente del programma era stato rimosso da AoL, ma era già troppo tardi: oggi infatti sono presenti oltre venticinque prodotti simili a Gnutella messi a disposizione da volenterosi programmatori per chiunque desideri far parte di questa comunità in continua crescita.
Sia MP3.com sia Napster hanno ceduto alla pressione dei monopoli della musica e, compromettendo le originarie istanze di gratuità, hanno introdotto fatalmente sistemi di pagamento. Ma gli eredi del mostro blu non si sono fatti attendere, più preparati e più pericolosi che mai: oggi tra FastTrack e Audiogalaxy, le alternative più utilizzate, si copiano più canzoni che mai. La prima reazione delle case discografiche è stata di ripetere altri processi: hanno presentato una domanda contro le compagnie che utilizzano la tecnologia FastTrack (Kazaa e MusicCity Morpheus le più conosciute). Ma in questo caso, la questione si complica, perché Kazaa e FastTrack hanno la sede in Olanda, e quindi la legislazione in base alla quale è stato valutato il caso Napster non vale nulla; e anche ammettendo di vincere il processo, il problema non è risolto. La tecnologia di FastTrack non si può bloccare per ordine giudiziario, poiché non utilizza un server centrale come Napster.
È difficile prevedere cosa ci aspetta in futuro, ma di una cosa credo possiamo essere sicuri. Più le tecnologie o le semplici esperienze vengono represse più si moltiplicano le risposte della Rete: quando sono iniziati i problemi di Napster sono nati e cresciuti altre decine di sistemi di sharing. Quando hanno condannato il sito 2600.com a eliminare dal proprio sito il codice del DECss altre centinaia di siti hanno reso disponibile il codice e fuori dall'aula del tribunale in cui si svolgeva il processo vi erano persone con con il codice sorgente stampato sulla maglietta. È la logica naturale della rete che richiede a gran voce il massimo accesso alle massime risorse; e una cosa è certa: fermare in uno spazio così dinamico e poco controllabile è impossibile. Portarlo in tribunale è inutile. Aspettiamo il prossimo Napster.
SCARICARE MP3
Ma insomma, scaricare MP3 è legale o no? Ahah... Per essere chiari: nel 99% dei casi no. :-)
Infatti nessun compenso giunge agli autori e produttori del materiale scaricato, e sia chi scarica sia chi mette a disposizione tali file è perseguibile. E questo discorso vale sia per il download da internet (cioè file disponibili su pagine web) sia per il meccanismo del peer-to-peer (su cui si basano le "comunità", come quella di Napster, in cui ciascun utente connesso mette a disposizione degli altri i propri file, potendo così sia ricevere che inviare). Naturalmente tutto ciò si applica non solo ai file audio o video, ma a qualsiasi prodotto (software, programmi, giochi, ecc.) protetto dal copyright.
Questo reato è penale o solo civile? Il ricevente è soggetto solo a multe e sanzioni amministrative (vedi sopra); per quanto riguarda l'offerente, dipende se il passaggio sia fatto a titolo gratuito o con fini di lucro (cioè di guadagno diretto): in quest'ultimo caso è punibile fino a 3 anni di reclusione. Visto il funzionamento di internet, quindi, la violazione del diritto d'autore può comportare solo delle multe, che possono però essere molto pesanti (la legge parla di 154€ per ogni CD o DVD pirata detenuto; ma non so come vengano considerati per esempio mille MP3 "sciolti", se come mille singoli prodotti, come uno solo, oppure, considerando che in ogni CD ci sono in media 12-15 canzoni, come una settantina).
Questa è la regola di base; ma non significa che sia sempre così.
Per esempio certi prodotti sono messi in circolazione dagli stessi produttori, per lo più con finalità pubblicitarie, magari con limitazioni sull'utilizzo: non è raro trovare MP3 liberamente scaricabili e utilizzabili dal singolo utente purché vengano eliminati entro 24 ore; è lo stesso concetto dei software trialware o shareware, cioè le versioni di prova di applicazioni o giochi liberamente scaricabili ma con funzionalità ridotte o limitati nel tempo.
Stanno inoltre nascendo (soprattutto in conseguenza delle vicende di Napster e simili, vedi sopra), talvolta creati o comunque supportati dai produttori stessi, siti e community che permettono di scaricare MP3 a prezzi ridotti (come 1$ l'uno, oppure con abbonamenti periodici) pagando con gli introiti i diritti all'autore.
E i dialer? Il discorso è un po' diverso: l'elevato costo della connessione telefonica via dialer è dovuto unicamente all'utilizzo di linee telefoniche speciali, la cui tariffa va per 1/3 al gestore della rete (Telecom, per capirci) e per 2/3 al proprietario della linea. Se poi tale proprietario utilizzi i suoi introiti per pagare i diritti d'autore, beh, questo è da chiedere a lui; personalmente non credo proprio, anche perché la tariffa telefonica va a minuti, non ad "articoli scaricati". Senza contare che i dialer spesso non fanno altro che indicizzare i siti contenenti i file offerti e reindirizzare l'utente richiedente verso di loro, non detenendo quindi alcun file su server propri (e, in questo modo, non violando neppure la legge...).
Resta comunque il discorso di fondo: se i file scaricati rispettano il diritto d'autore deve essere scritto, altrimenti è meglio diffidare.
ESSERE SCOPERTI
Questo ce lo dice la teoria del diritto. Di fatto è noto che, in particolare i file MP3 e in generale un po' tutti i prodotti informatici e multimediali, sono piratati in misura spaventosa, e la spiegazione è semplice: i controlli esistono, ma si tratta della famosa goccia nell'oceano. Non è di molto tempo fa la notizia di un giovane della Sardegna beccato con una notevole collezione di MP3 nel suo computer; risultato: 32.000€ di multa. Come dire: la probabilità di essere scoperti con le mani nel sacco è bassa; ma quella volta che ti beccano, ti danno giù pesante.
A riguardo possono sorgere alcuni dubbi, del tipo "possono controllare le mie operazioni in internet per verificare se commetto qualche reato?", oppure "possono verificare 'a distanza' il contenuto del mio disco rigido per vedere se possiedo materiali illegali?", o ancora "possono venire a casa mia e controllare cosa possiedo e cosa c'è nel mio disco rigido?", a cui è meglio rispondere. La risposta è un "no condizionato" in tutti e tre i casi. Mi spiego meglio.
Nessuna perquisizione (e questo include quelle 'a distanza', operate via internet) è operabile senza un preciso mandato (che includa il nome del soggetto indagato e la contestazione del reato) rilasciato da una precisa autorità giudiziaria (un GIP, Giudice per le Indagini Preliminari) per un preciso motivo (un presunto reato da accertare). Insomma, nessuno può scegliervi "a caso" e venire a casa vostra per vedere cosa avete; a meno che non siate già per qualche motivo sospettati...
Per quanto riguarda il puro controllo delle vostre operazioni, anche questo è inattuabile, non so dal piano legislativo (per pedinare una persona non serve un mandato) ma certamente dal lato pratico: è impensabile che ogni singolo utente, o degli utenti a caso, vengano monitorati durante le loro operazioni su internet. Questo però non toglie che, scoperto un sito o una community che svolga azioni illecite (o presumibilmente illecite), la Polpost (Polizia Postale, che si occupa anche di internet) possa, dietro mandato, sorvegliarne l'attività e ottenere la lista di tutti gli utenti che vi accedono, monitorando le loro operazioni sia in quel caso che nel futuro, e risalendo alla loro identità nel mondo reale (ottenendo così, di seguito, l'autorizzazione per la perquisizione).
Non è neppure possibile distribuire programmi (i cosiddetti "spyware") che monitorino l'attività dell'utente e la notifichino al produttore del programma (cosa in realtà già attuata in molti casi, per lo più per motivi industriali), in quanto lesivi del diritto alla privacy. Negli Stati Uniti prove simili non sono ammissibili in quanto illecite; in Italia sinceramente non lo so, ma se una casa discografica vi denuncia con tali prove voi denunciatela per violazione della privacy, e vediamo chi paga di più... :-)
IN CONCLUSIONE
La conclusione è molto semplice: fate attenzione a ciò che trovate in internet, perché spesso, molto spesso, si tratta di materiale illegale, di cui potreste essere tenuti a rispondere. Accertatevi della legalità di ciò che nella vita reale acquistate e in quella virtuale scaricate; e, se non lo fate, siate quantomeno a conoscenza dei rischi che correte.
E ora riassumiamo in breve cosa è legale e cosa è perseguibile.
È consentito:
- in generale, qualsiasi azione che non violi il diritto d'autore, ossia il diritto da parte dell'autore a ottenere il giusto pagamento da chiunque utilizzi il suo prodotto;
- fare un numero limitato di copie di materiale protetto di cui si è in possesso;
- intervenire sul prodotto all'unico fine di renderlo compatibile con altri;
- possedere in luoghi diversi, o installare in computer diversi, copie del materiale di cui si è in possesso, a patto che non vengano utilizzate contemporaneamente da persone diverse;
- utilizzare materiale messo a disposizione dagli stessi produttori, a patto che se ne rispettino le condizioni.
È perseguibile civilmente:
- in generale, qualsiasi azione che violi, non a fini di lucro (cioè di guadagno diretto), il suddetto diritto d'autore, causando danni economici all'autore e al produttore del prodotto;
- acquisire, acquistare e/o detenere materiale copiato (inclusi file digitali come gli MP3 scambiati via internet) senza detenerne l'originale;
- distribuire gratuitamente materiale non originale o sue copie (inclusi file digitali come gli MP3 scambiati via internet);
- fare copie di materiale che si possiede e distribuirlo ad altri;
- pubblicare, e quindi mettere in circolazione, materiale protetto da diritti d'autore;
- utilizzare in più luoghi o momenti contemporaneamente, o installare e usare in più computer contemporaneamente (e questo vale anche per le reti aziendali), il materiale originale e/o le sue copie;
- produrre, detenere e/o distribuire mezzi o informazioni che permettano di eludere le protezioni dei prodotti protetti;
- violare le protezioni dei prodotti protetti.
È perseguibile penalmente:
- in generale, qualsiasi azione che violi il suddetto diritto d'autore a fini di lucro, ossia per trarne profitto;
- vendere materiale copiato senza licenza e in violazione del diritto d'autore;
- vendere mezzi o informazioni che permettano di eludere le protezioni dei prodotti protetti.
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