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FORMAZIONE IN RILIEVO: TIROCINI FORMATIVI

Tirocini formativi

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento nella terminologia di legge, è un periodo di formazione "on the job" presso un’azienda, che costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità.
Gli stage in Italia sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della legge 196 del 24 giugno 1997 art.18 (Treu). La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attivazione di uno stage, chiarisce che la finalità è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Il processo di stage richiede l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, l’azienda, l’ente promotore (che costituisce il "motore" in grado di guidare il processo dello stage e di garantirne il buon funzionamento).
Lo stage non è considerato rapporto di lavoro subordinato e quindi non comporta l’obbligo di retribuzione da parte dell’azienda, né quello previdenziale. A discrezione dell’ente promotore o dell’azienda è possibile un rimborso spese. I soggetti promotori devono invece obbligatoriamente provvedere all’assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Lo stage si rivolge a diverse categorie. I principali destinatari sono gli studenti che frequentano la scuola secondaria, l’Università o corsi di qualifica e specializzazione, nonché i neodiplomati e i neolaureati. La durata di uno stage varia a seconda delle tipologie dei soggetti. Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: massimo 4 mesi. Per i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, per gli studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea: massimo 6 mesi. Per gli studenti universitari o laureati da non più di diciotto mesi, per gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate: massimo 12 mesi. Per i portatori di handicap: massimo 24 mesi. Lo stage viene attivato sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e l’azienda ospitante. L’azienda allega alla Convenzione un progetto formativo che contiene indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni. Gli Enti che possono promuovere stage sono molti: Agenzie regionali per l’impiego; Strutture di collocamento individuate dalle Regioni; Università e istituti di istruzione universitaria; Provveditorati agli studi; Scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia (come ad esempio gli enti organizzatori di corsi FSE); Comunità terapeutiche e cooperative sociali; Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati dalla Regione. Al termine dello stage l’azienda può rilasciare al tirocinante una dichiarazione sulle competenze acquisite, utile ad arricchirne il curriculum professionale.

E' prevista una regolamentazione dei periodi di ferie e malattia durante lo Stage?

La legge 196/97 chiarisce che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati come tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Per questo motivo non esiste una regolamentazione inerente le ferie e la malattia. Se comunque nel Progetto Formativo viene indicato un periodo di sospensione dello Stage, il tirocinante, durante tale periodo, non è coperto dall’assicurazione INAIL e CIVILE.

Quale puo’ essere la durata massima di uno Stage?

L’art. 7 della L 196/97 specifica la durata massima dello Stage in relazione a diverse tipologie di soggetti: 1-Studenti di scuola secondaria: max 4 mesi 2-Lavoratori inoccupati: max 6 mesi 3-Studenti universitari e laureati da non piu’ di 18 mesi: max 12 mesi 4-Portatori di handicap: max 24 mesi.

Esiste un limite d’età per intraprendere un’esperienza di Stage?

La legge non indica nessun limite di età per intraprendere una esperienza di stage ma generamente in Italia gli stage vengono effettuati da giovani tra i 18 e i 32 anni.

L’azienda è tenuta a corrispondere un premio Stage?

Non costituendo lo Stage un rapporto di lavoro la L 196/97 non regolamenta un eventuale rimborso spese da parte dell’azienda: mediamente uno stagista percepisce da 0 a £1.000.000 al mese.

Qual è il numero massimo di stagisti che un’azienda puo' ospitare?

La Legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati possano accogliere stagisti con alcune limitazioni numeriche, per evitare un abuso dello strumento stesso, in relazione al numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda:

  1. Aziende fino a 5 dipendenti: max 1 stagista
  2. Aziende da 6 a 19 dipendenti: max 2 stagisti
  3. Aziende con piu’ di 20 dipendenti: max 10% del n° dei dipendenti